14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10250 del 4 agosto 2000
Testo massima n. 1
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 c.c., il primo e principale strumento dell’operazione interpretativa è costituito dal senso letterale delle parole ed espressioni del contratto, coordinato con l’elemento logico. Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto che può assumere rilievo in sede di interpretazione di quest’ultimo, o di una sua clausola, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto, e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali.
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