Cass. civ. n. 24334 del 14 novembre 2014

Testo massima n. 1


L'art. 330 cod. proc. civ. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione.

Testo massima n. 2


L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di quanto emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso una propria sentenza per errore di fatto, consistente nell'esame di un quesito diverso da quello formulato, evidenziando che nel provvedimento impugnato erano state comunque valutate le questioni complessivamente poste con il ricorso, sicché la controversia era stata decisa sulla scorta di ragioni giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione).

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