Cass. civ. n. 23420 del 4 novembre 2014

Testo massima n. 1


Qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell'atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di "vocatio in ius", sia insufficiente.

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