14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19928 del 25 settembre 2007
Testo massima n. 1
In tema di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., il comportamento delle parti posteriore alla conclusione dello stesso che può assumere rilievo ai fini della sua interpretazione, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali. [ Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che ai fini di individuazione della comune intenzione delle parti potesse essere rilevante un successivo, ma diverso e autonomo contratto intercorso tra le medesime parti, il quale prevedeva una clausola di proroga non inclusa nel precedente ].
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