Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19928 del 25 settembre 2007

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19928 del 25 settembre 2007

Testo massima n. 1

In tema di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., il comportamento delle parti posteriore alla conclusione dello stesso che può assumere rilievo ai fini della sua interpretazione, è solo quello posto in essere in esecuzione ed in riferimento a quel contratto e non, quindi, un comportamento che si estrinsechi in ulteriori accordi modificativi dei precedenti, dai quali deriva un assetto negoziale autonomo e distinto, fonte di nuovi diritti ed obblighi contrattuali. [ Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che ai fini di individuazione della comune intenzione delle parti potesse essere rilevante un successivo, ma diverso e autonomo contratto intercorso tra le medesime parti, il quale prevedeva una clausola di proroga non inclusa nel precedente ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze