Cass. civ. n. 21018 del 6 ottobre 2014
Testo massima n. 1
La procura "ad litem" in cui manchi il nome del difensore non è nulla quando, per i riferimenti in essa contenuti ed il contesto in cui è inserita, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione alle attività processuali da lui compiute, così come nell'ipotesi in cui l'avvocato si qualifichi difensore in forza della procura, la cui sottoscrizione sia da lui autenticata e che sia posta a margine dell'atto difensivo.