14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11295 del 23 maggio 2011
Posted at 16:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il comportamento delle parti contrario a buona fede oggettiva e posteriore alla conclusione del contratto non può essere valutato come canone interpretativo dello stesso ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c., al fine di escludere la vessatorietà di una delle clausole in esso contenute. Tale clausola, ove risulti in sede interpretativa contraria a buona fede, va espunta dal contratto per la sua nullità. [ Fattispecie relativa a clausola limitativa di responsabilità in contratto assicurativo ].
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