Cass. civ. n. 19266 del 12 settembre 2014

Testo massima n. 1


Il credito pecuniario che sia divenuto esigibile a causa della scadenza del termine di adempimento, ma sia illiquido, non produce interessi compensativi ex art. 1282 cod. civ.

Testo massima n. 2


Gli interessi previsti dall'art. 1499 cod. civ. non si applicano ad ogni obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, ma solo nei casi in cui il pagamento sia dovuto quale corrispettivo della cessione di un capitale o del trasferimento d'un bene.

Normativa correlata