14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 756 del 6 febbraio 1986
Testo massima n. 1
La denominazione che le parti danno ad un istituto contrattuale in tanto assume rilevanza nel procedimento di ermeneutica del negozio giuridico in quanto essa corrisponda al significato giuridico della pattuizione che le parti intendono esprimere, mentre, nel caso in cui sussista divergenza tra il significato della dizione usata ed il contenuto della pattuizione, la qualificazione di quest’ultima va desunta dalla natura della materia dedotta nel patto contrattuale. [ Nella specie il giudice del merito aveva ritenuto che la cosiddetta indennità di trasferta forfettizzata, prevista dalla contrattazione collettiva dei dipendenti dell’Enel, non si riferiva al rimborso di spese di una vera e propria trasferta, ma costituiva il corrispettivo del maggior disagio di quei lavoratori che erano obbligati ad operare continuativamente fuori sede e quindi rappresentava un elemento integrativo della retribuzione, da computare ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità; la Suprema Corte – nel confermare tale pronuncia – ha affermato il suddetto principio di diritto ].
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Testo massima n. 2
La distinzione tra eccezione riconvenzionale e domanda riconvenzionale risiede nel fatto che quest’ultima consiste in una controdomanda con la quale il convenuto non si limita a chiedere il rigetto della domanda dell’attore, ma chiede con effetto di giudicato un positivo accertamento del suo diritto, mentre la prima consiste in un mero strumento di difesa mirante ad elidere gli effetti della pretesa della parte attrice; consegue che solo nel primo caso trova applicazione l’art. 418 c.p.c. e quindi è necessaria l’istanza del convenuto diretta ad ottenere la fissazione di una nuova udienza.
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