Cass. Sez. VI-lav. n. 16592 del 21 luglio 2014

Testo massima n. 1


La domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione previdenziale, da individuarsi nell'INPS, costituendo presupposto logico e fattuale che l'assicurato porti a conoscenza dell'istituto "fatti" la cui esistenza è solo a lui nota.

Normativa correlata