Cass. Sez. VI-lav. n. 16434 del 18 luglio 2014

Testo massima n. 1


La condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza di primo grado - la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa - per cui esse devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello di appello.