Cass. civ. n. 15228 del 3 luglio 2014
Testo massima n. 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello.
Testo massima n. 2
La produzione per la prima volta in appello, da parte della compagnia di assicurazione, delle condizioni generali di polizza, riguarda la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo fatto valere dall'assicurato, vale a dire la ricorrenza di un danno verificatosi in dipendenza di un rischio che trovi copertura contrattuale di polizza, ed è, quindi, ammissibile in quanto indispensabile, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., ai fini della decisione.