Cass. civ. n. 14640 del 27 giugno 2014
Testo massima n. 1
In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 610 cod. proc. civ., in quanto diretto solo a superare le difficoltà materiali insorte durante l'esecuzione al fine di adeguare la realtà fattuale al comando da eseguire e non anche a risolvere questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, non ha contenuto decisorio, è modificabile e revocabile dallo stesso giudice e non è idoneo al giudicato, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è proponibile l'appello.