Cass. civ. n. 11525 del 23 maggio 2014

Testo massima n. 1


La legittimazione all'appello spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado, in quanto destinatario della domanda proposta dall'attore. Ne consegue che, laddove il giudice pronunci sentenza nei confronti di soggetto rimasto estraneo al processo (nella specie, l'Azienda unità sanitaria locale, e non già la Gestione stralcio della soppressa USL evocata in lite), questi, per rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, non è onerato della proposizione di un tempestivo appello, essendo tale strumento di impugnazione necessario ai fini di evitare il passaggio in giudicato della decisione nei confronti delle sole parti del giudizio stesso.

Normativa correlata