Cass. civ. n. 10841 del 16 maggio 2014
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può, quando il credito che vanta verso il terzo è di molto superiore al debito per cui è sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall'art. 543 cod. proc. civ., a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l'avvio di una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l'impossibilità per il suddetto debitore - creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale.