Cass. civ. n. 7978 del 2 aprile 2013
Testo massima n. 1
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione - che non è inquadrabile nell'istituto della "condictio indebiti" - è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente. (Nella specie, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento delle spese relative a prestazioni socio-assistenziali a favore di malati psichici stabilizzati per l'anno 1993, i convenuti avevano chiesto in via riconvenzionale - e la relativa domanda era stata accolta dalla corte territoriale - la restituzione delle ulteriori somme già trattenute dall'Azienda ospedaliera per gli anni precedenti; intervenuta la cassazione della decisione, il giudice del rinvio, in conformità al principio di cui alla massima, aveva esaminato e deciso, accogliendola, la domanda di restituzione delle somme precedentemente corrisposte in esecuzione della sentenza annullata).