Cass. civ. n. 6712 del 18 marzo 2013
Testo massima n. 1
In materia di impugnazione di cassazione, l'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., esigendo, a pena d'improcedibilità, che con il ricorso per cassazione venga depositata copia autentica della sentenza impugnata, esclude che al mancato deposito di questa copia possa supplirsi con la conoscenza che della stessa sentenza si attinga da altri atti del processo e, in particolare, dalle copie fotostatiche, depositate per la formazione del fascicolo d'ufficio, mancanti della garanzia dell'autenticità.
Testo massima n. 2
Ai fini della validità della procura al difensore da parte di una persona giuridica, quando nelle premesse dell'atto è fatta menzione del potere rappresentativo dell'ente che sta in giudizio (nella specie con indicazione dell'amministratore delegato), non è necessario che di esso si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per lo stesso ente, come pure non produce nullità della procura la mancata indicazione del nominativo della persona che l'ha sottoscritta, ove non ne sia controverso il potere di rappresentanza, né l'illegibilità della firma, se questa possieda una precisa individualità propria e sia stata autenticata dal difensore.