Cass. civ. n. 3664 del 14 febbraio 2013

Testo massima n. 1


Il principio della rilevabilità solo su eccezione di parte della acquiescenza alla sentenza si riferisce esclusivamente all'acquiescenza totale (per accettazione espressa o per atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione), ma non anche a quella conseguente all'impugnazione di alcuni capi soltanto della sentenza (acquiescenza parziale), atteso che il giudice deve accertare anche d'ufficio quali siano i limiti oggettivi dell'impugnazione.