Cass. civ. n. 2189 del 30 gennaio 2013
Testo massima n. 1
In tema di arbitrato societario, non è nulla per inidoneità a garantire l'imparzialità degli arbitri la clausola compromissoria, prevista dall'atto costitutivo, che preveda la decisione di qualunque controversia insorta tra i soci e la società da parte di un arbitro amichevole compositore nominato dall'autorità giudiziaria su istanza della società, in quanto non attributiva del potere di nomina dell'arbitro in capo alla società, ma soltanto di quello di provocarne la nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
Testo massima n. 2
In tema di arbitrato societario, la clausola compromissoria prevista dall'atto costitutivo di società, che preveda la decisione di qualunque controversia insorta tra i soci e la società sia decisa da un arbitro amichevole compositore nominato dall'autorità giudiziaria su istanza della società, non è lesiva del diritto del socio di agire a tutela dei suoi diritti, in quanto l'art. 810 c.p.c., il quale prevede che nel caso di inerzia di una delle parti nella nomina del proprio arbitro l'altra parte possa chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale, deve ritenersi applicabile analogicamente, ricorrendo l'"eadem ratio", al caso in cui sia rimessa all'autorità giudiziaria la nomina dell'unico arbitro e sia previsto che la relativa istanza venga presentata da una specifica parte e questa non abbia attivato il procedimento malgrado il sollecito dell'altra parte.