Cass. civ. n. 19545 del 26 agosto 2013
Testo massima n. 1
L'eccezione di prescrizione presuntiva e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, nè rappresentano espressioni di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, costituendo, invece, rispettivamente, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte e una difesa volta a determinare l'estinzione dell'avverso diritto. Ne consegue che, proposta originariamente la prima, non è consentito alla stessa parte invocare in suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la seconda, o viceversa.