Cass. civ. n. 18264 del 30 luglio 2013

Testo massima n. 1


L'art. 1751 c.c. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito.