Cass. civ. n. 17747 del 19 luglio 2013

Testo massima n. 1


L'art. 42 c.p.c., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è norma di stretta interpretazione, la cui portata non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento, che sia meramente confermativo di una precedente sospensione non tempestivamente impugnata, non potendo esso produrre l'effetto di riaprire il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento.