Cass. civ. n. 4364 del 25 marzo 2003
Testo massima n. 1
La previsione di una prestazione contrattuale come condizione sospensiva è inammissibile nei contratti ad effetti reali, come la compravendita, potendo questa, come qualunque contratto ad effetti reali, non spiegare gli effetti suoi propri sino a quando non sia realizzata la condizione sospensiva prevista. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte di appello, che, in un contratto di vendita di azioni di società, aveva interpretato le clausole negoziali nel senso di escludere l'effetto traslativo immediato dei titoli e di attribuire alla prestazione di controgaranzia del cessionario — che si era impegnato a far conseguire ai cedenti la liberazione delle fideiussioni prestate verso la società — la capacità di condizionare il detto effetto traslativo).