Cass. civ. n. 1012 del 16 gennaio 2013
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 618, comma secondo, c.p.c., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma è in facoltà dell'opponente - ove abbia, col ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, proposto più di un motivo di opposizione - rinunciare ad uno o più degli originari motivi, riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluno di questi. In tale eventualità, il giudizio di merito sarà limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi così riproposti.