Cass. civ. n. 2412 del 19 aprile 1982

Testo massima n. 1


Il contraente a cui favore sia stata pattuita una condizione ha facoltà di rinunziarvi sia prima sia dopo l'avveramento o il non avveramento della condizione e siffatta rinunzia, anche quando trattasi di condizione apposta a un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari, non deve necessariamente risultare da atto scritto e può, quindi, essere desunta anche da facta concludentia.

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