Cass. civ. n. 8622 del 30 maggio 2012

Testo massima n. 1


È consentito alla Corte di cassazione decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c., una questione di diritto che non richieda nuovi accertamenti di fatto, anche quando essa - ritualmente prospettata sia in primo che in secondo grado - sia stata totalmente ignorata dai giudici di merito. In tale eventualità, infatti, non solo non vi è stata alcuna limitazione al contraddittorio ed al diritto di difesa, ma la perdita per le parti di un grado di merito è compensata dalla realizzazione del principio costituzionale di speditezza, di cui all'art. 111 cost..

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