Cass. civ. n. 1333 del 3 febbraio 1993

Testo massima n. 1


L'accertamento dell'ammissibilità e concludenza della querela di falso e la conseguente sospensione del giudizio fino all'esito di quello sulla querela ha carattere meramente strumentale e non può, quindi, essere autonomamente impugnato in Cassazione.

Testo massima n. 2


La condizione (sospensiva o risolutiva) non deve essere necessariamente collegata ad un interesse delle parti complementare o integrativo degli interessi direttamente riconducibili alla causa del contratto ma può anche servire interessi ulteriori e diversi, in modo da adattare gli effetti pratici del contratto alle concrete esigenze delle parti, con la conseguenza che anche questo interesse, assumendo giuridica rilevanza, legittima la parte ad avvalersi della condizione.

Normativa correlata