Cass. civ. n. 3023 del 28 febbraio 2012
Testo massima n. 1
Il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo la condanna essere emessa, a carico del soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche d'ufficio e pure se non sia stata prodotta la nota spese, prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., ma il giudice non è onerato, in tal caso, dell'indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione.