14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5575 del 15 settembre 1983
Testo massima n. 1
La condizione propriamente detta [
condicio facti ] è caratterizzata dall’incertezza dell’evento futuro dal quale si fa dipendere l’efficacia o la risoluzione del negozio e per tale ragione si distingue dal termine ancorché le parti abbiano fatto riferimento non all’evento in sé, ma alla data del suo avverarsi essendo anche in tal caso sufficiente il requisito dell’incertezza di questo – da accertare con indagine che, involgendo apprezzamento di fatti è riservata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, in presenza di una motivazione logicamente e giuridicamente corretta — perché la clausola abbia solo l’apparenza del termine e sia invece da ricondurre sotto l’ipotesi della condizione.
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