Cass. civ. n. 1383 del 31 gennaio 2012
Testo massima n. 1
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. Ne consegue che, allorché la Corte, come nella specie, risolva, in applicazione di appositi principi e di un'adeguata interpretazione normativa, una determinata questione giuridica implicata dall'inosservanza di un necessario adempimento processuale sottoposto al rispetto di una specifica modalità notificatoria e di un termine perentorio e non prorogabile (l'invalida notificazione dell'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza, ai sensi degli artt. 330 e 331 c.p.c., sul ricorso incidentale), il ricorso per revocazione è inammissibile, non potendo affermarsi che l'impugnata sentenza sia incorsa in un errore di fatto.