14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 766 del 9 febbraio 1982
Posted at 16:21h
in Massimario
Testo massima n. 1
La revoca della clausola originaria prescrivente la forma scritta per il consenso di uno dei contraenti relativo a possibili vicende future del rapporto negoziale [ nella specie: consenso del locatore per le modifiche dell’immobile locato ] può derivare anche da atti diversi dallo scritto, inconciliabili con la volontà di mantenere in vita il vincolo convenzionale di forma posto in essere precedentemente.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]