14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13277 del 5 ottobre 2000
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in Massimario
Testo massima n. 1
Le parti che abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunziare al formalismo convenzionale, anche tacitamente; la revoca tacita del patto di forma, tuttavia, comporta la necessità di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontà di mantenere il suddetto patto.
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