Cass. civ. n. 27564 del 20 dicembre 2011
Testo massima n. 1
Il principio della conservazione degli effetti utili del contratto o di una sua clausola, previsto dall'art. 1367 c.c., avendo carattere sussidiario, può e deve trovare applicazione solo quando siano stati utilizzati i criteri letterale, logico e sistematico di indagine e, nonostante ciò, il senso del contratto o della clausola sia rimasto oscuro o ambiguo. Ne consegue che il giudice di merito, una volta ritenute oscure ed inidonee a consentire un'inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, nonché verificare, all'esito di eventuale istruttoria, quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, seguendo il criterio interpretativo del senso letterale delle parole, aveva dichiarato la nullità di un contratto di compravendita per l'indeterminatezza del prezzo d'opzione, stabilito in parte in contanti ed in parte mediante accollo delle rate di mutuo ancora da versare, così trascurando di utilizzare gli altri criteri ermeneutici sussidiari, indispensabili al fine di evitare di adottare una soluzione che rendesse la scrittura improduttiva di effetti).