Cass. civ. n. 27340 del 19 dicembre 2011
Testo massima n. 1
In tema di capacità processuale delle persone giuridiche, la circostanza che la persona fisica titolare della rappresentanza della società che agisce in giudizio abbia, nel sottoscrivere la procura a margine della citazione, omesso di menzionare la sua qualità di rappresentante, non è causa d'invalidità della procura stessa, ove del potere rappresentativo sia stata fatta menzione nelle premesse dell'atto introduttivo.