Cass. civ. n. 25603 del 30 novembre 2011

Testo massima n. 1


In caso di permuta obbligatoria, così come nell'ipotesi di vendita obbligatoria, l'effetto traslativo non è immediato, ma è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi, come l'acquisto della cosa da parte di un permutante o la venuta ad esistenza della cosa medesima. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva inquadrato nello schema della permuta obbligatoria in favore di terzo la fattispecie negoziale in cui i cessionari di una quota sociale si erano obbligati, a titolo di corrispettivo della cessione, ad acquistare un immobile ed ad attribuire ad un terzo il diritto di abitazione su di esso, con conseguente automatico determinarsi dell'effetto reale una volta verificatosi l'acquisto della proprietà del bene).

Testo massima n. 2


In tema di prova testimoniale, a soddisfare la condizione cui gli artt. 2724, n. 3, e 2725, secondo comma, c.c. subordinano l'ammissibilità della prova per testimoni di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta "ab substantiam" o "ad probationem", e, cioè, che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova, è necessario e sufficiente, nell'ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base, peraltro, ad una valutazione della condotta non già "ex post", ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario.

Normativa correlata