Cass. civ. n. 24621 del 22 novembre 2011

Testo massima n. 1


In tema di sospensione del processo, ferma restando l'impugnabilità ai sensi dell'art. 42 c.p.c. dei provvedimenti emessi in tal senso per ragioni discrezionali, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema dell'art. 295 c.p.c., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell'impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo. Ne deriva l'inammissibilità del regolamento di competenza avente ad oggetto l'ammissione della proposizione dell'incidente di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiché trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisività, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialità o dipendenza giuridica.