Cass. civ. n. 17349 del 18 agosto 2011

Testo massima n. 1


In tema di espropriazione presso terzi, quando esecutata sia un'Amministrazione dello Stato, l'atto di pignoramento va notificato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi al quale è portata la causa, con la conseguenza che la notificazione effettuata presso gli uffici dell'amministrazione è affetta da nullità.

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