Cass. civ. n. 16003 del 21 luglio 2011

Testo massima n. 1


In riferimento all'omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa.

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