Cass. civ. n. 15198 del 11 luglio 2011

Testo massima n. 1


Le spese di custodia ed il compenso al custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa.