Cass. civ. n. 7331 del 26 marzo 2010

Testo massima n. 1


L'illeggibilità della firma della persona fisica che ha conferito la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio promosso da una società in accomandita semplice, non incide sulla validità della procura, in quanto essa si presume apposta, fino a comprovata smentita, dal socio accomandatario, che è il legale rappresentante dell'ente, esattamente indicato con nome e cognome nella denominazione sociale.