Cass. civ. n. 4375 del 23 febbraio 2010

Testo massima n. 1


Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.