Cass. civ. n. 23822 del 24 novembre 2010
Testo massima n. 1
Nella proposizione da parte del debitore della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre tale efficacia è, dunque, da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire detto effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se essa importi o meno ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.