Cass. civ. n. 1569 del 26 gennaio 2010
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, il rinvio della causa per la lettura del dispositivo ad udienza successiva a quella della discussione non è causa di nullità della decisione o del procedimento in quanto non comporta la violazione del diritto di difesa, non ledendo alcun interesse sostanziale delle parti, che hanno facoltà, se vogliono essere presenti, di proseguire la discussione e di prendere immediatamente conoscenza del dispositivo. (Principio affermato con riguardo a fattispecie anteriore alla modifica dell'art. 429, primo comma c.p.c. introdotta dall'art. 53 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008).