Cass. civ. n. 11338 del 11 maggio 2010

Testo massima n. 1


In tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.p.r. n. 602 del 1973) fondata sul mancato rispetto dei termini di notifica della cartella di pagamento, costituente estratto del ruolo, ex art. 25 del d.p.r. n. 602 cit., configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie e nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità dell'opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c..