Cass. civ. n. 10813 del 5 maggio 2010

Testo massima n. 1


La procura "ad litem" al difensore (nella specie per l'assistenza tecnica davanti al giudice tributario), rilasciata in primo grado impiegando l'espressione "per il presente giudizio", o altra equivalente, vale ad abilitare il difensore medesimo altresì alla proposizione dell'appello, senza necessità del conferimento di un'ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di elementi limitativi.

Normativa correlata