Cass. civ. n. 10599 del 30 aprile 2010
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione immobiliare, la contestazione afferente all'inesistenza del credito astrattamente vantato dall'interveniente non è riconducibile nell'ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c..