Cass. civ. n. 8559 del 8 aprile 2009
Testo massima n. 1
Allorquando, nel caso di ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione, venga omessa la trattazione in camera di consiglio (prevista dall'art. 391 bis, secondo comma, c.p.c.), tale omissione configura una mera irregolarità del procedimento che, tuttavia, non determina una violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza.