Cass. civ. n. 4488 del 25 febbraio 2009
Testo massima n. 1
In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
Testo massima n. 2
L'art. 514, primo comma, n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006), cod. proc. civ., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo (la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato) che deve essere riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale.