Cass. civ. n. 2896 del 6 febbraio 2009

Testo massima n. 1


Ai fini della proponibilità dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsità della prova, previsto dall'art. 395 n. 2 cod. proc. civ. come motivo di revocazione, è solo quello proveniente dalla parte a favore della quale la prova è stata utilizzata, mentre è irrilevante l'accertamento della falsità compiuto in giudizi vertenti tra terzi. Pertanto nella controversia tra il contribuente e l'erario riguardante la determinazione del valore di un fondo oggetto di compravendita, ai fini del computo dell'imposta di registro, non costituisce motivo di revocazione della sentenza che abbia rigettato il ricorso l'accertamento, avvenuto in sede penale nei confronti del sindaco, della falsità del certificato di destinazione urbanistica allegato all'atto di compravendita.

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