Cass. civ. n. 2473 del 30 gennaio 2009

Testo massima n. 1


Nell'atto di pignoramento presso terzi sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, "ex" art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, "ex" art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti.

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