Cass. civ. n. 21927 del 15 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 c.p.c., la data in cui la sentenza sulla revocazione è stata comunicata (ovvero pubblicata, se a tale momento faccia esplicito riferimento - come nella specie - l'ordinanza di sospensione di cui al citato art. 398), al fine di consentire alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione di legittimità.